Art. 19.
(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero).

      1. Dopo l'articolo 455-undecies del codice civile, introdotto dall'articolo 18 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-duodecies. - (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia».

 

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