1. Dopo l'articolo 455-undecies del codice civile, introdotto dall'articolo 18 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 455-duodecies. - (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia».